TRIBUTI  LOCALI

     

  1. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI “I.C.I”

   

Distinzione

 

a)      Immobili destinati ad abitazione principale:

 Dal 2008 è stata introdotta l’esenzione ICI per tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale e una pertinenza.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Continueranno a pagare l’ICI , escluse dall’esenzione le abitazioni classificate nelle categorie catastali:

-          A/1 (abitazione di tipo signorile);

-          A/8 (ville);

-          A/9 ( castelli)

L’aliquota è del 4,50 con detrazione di € 103,29 ed è applicata ad una sola pertinenza ( C2, C6, C7)

 

b)      Altri fabbricati:

 

Per gli altri fabbricati l’aliquota è pari al 5,50;

 

c)      Fabbricato Rurale:

 Al fine di escludere tali fabbricati dal calcolo dell’ICI devono sussistere i requisiti di ruralità previsti Dl 557/93 (articolo 9) e successive modifiche

 

Modalità di pagamento

  1. Presso qualsiasi istituto bancario con modello F.24;

 

  1. Presso qualsiasi ufficio postale tramite bollettino intestato al Comune di Pietraperzia, Versamento ICI conto corrente 89336549.

 

 

Scadenze

 

L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento, oppure in due rate:

-          L’acconto entro il 16 giugno dell’anno di riferimento;

-          Il saldo entro 16 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Informazioni

 

E’ possibile richiedere informazioni presso lo sportello sito in Pietraperzia Via S. Domenico n 5  nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle  18:00,  venerdì dalle  09:00 alle 12:30 dopo aver fissato un appuntamento telefonico;

telefonicamente al numero 0934/403046;

tramite posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.pietraperzia.en.it .

 

 

Modalità di Calcolo

 

 

E’ possibile calcolare direttamente il tributo calcola

 

 

Novità Normative

 

Finanziaria 2008

In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge assegnatario non è più soggetto passivo dell’ex casa coniugale per l’intera quota.

E’ stato disposto che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale può applicare l’esenzione prevista per l’abitazione principale se vengono soddisfate le seguenti condizioni:

-          non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune  ove è ubicata la casa coniugale;

-          il coniuge assegnatario deve essere residente nella ex casa coniugale;

 l’esenzione opera per il periodo dell’anno per il quale sussistono i requisiti e in proporzione alla quota di possesso.

 

Regolamenti

 

 

Regolamento Ici Approvato con delibera di C.C n __ 

 

Carta dei servizi    

 

 ADDIZIONALE COMUNALE    0,02

 

Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Tosap

Versamenti sul conto corrente postale n°11153947 intestato a Comune di Pietraperzia 

Servizio Tesoreria.